Si erano generati dubbi sulla possibile cumulabilità dei bonus con i compensi sportivi dilettantistici 2020 ma infondati perché è chiaro che tale “emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.817” (T.U.I.R.)
Sport e Salute ha subito chiarito ogni dubbio specificando che:
le indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da Sport e Salute Spa nel 2020 previste dal Decreto Legge 34/2020 (c.d. “Cura Italia”) non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da altri sostituti d’imposta.
Parlando di contributi per i collaboratori sportivi rivediamo insieme le nuove tipologie di sostegno adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41).
Due sono le importanti novità:
- il bonus non è legato ad alcuna mensilità e deve considerarsi una tantumper l’anno 2021;
- l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019:
- 600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
- 400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Questa suddivisione per evitare di
discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti).
Gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità.
Il bonus sarà come sempre erogato da Sport e Salute s.p.a. con le stesse modalità:
- i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 riceveranno automaticamente,senza necessità di presentare una nuova domanda, l’ammontare dell’indennità;
- l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisitie quindi come già comunicato da Sport e Salute gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione.
Ricordiamo che i requisiti richiesti per avere riconosciuto il bonus sono i seguenti:
- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro;
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni)
- anche l’indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l’erogazione del bonus.