E’ in arrivo una tempesta nel mondo dello sport dilettantistico: le associazioni e le società sportive dilettantistiche se non sono in grado di dimostrare l’esercizio congiunto di attività sportive e didattiche non potranno rimanere all’interno del Registro del CONI.
La decisione n. 29/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport è stata presa il 29 marzo respingendo il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica.
La corretta procedura per costituire un’associazione o società sportiva dilettantistica è quella di stendere un atto scritto con differenti clausole tra cui:
“l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.” (art 90, comma 18 L. 289/02)
per poi affiliarsi ad una FSN, EPS, DSA e iscriversi al Registro del CONI che rimane, al momento, l’unico organismo certificatore.
Per l’iscrizione al Registro del CONI, nel regolamento, all’art 3, è specificato, come requisito necessario, lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, dove con la prima si intende l’insieme degli eventi sportivi individuati attraverso vari indicatori: livello competizione, organizzativo, luogo fisico, durata, partecipanti; con attività didattica si fa riferimento ai corsi di avviamento allo sport organizzati dall’Organismo sportivo o dall’Associazione/Società.
Nessuna associazione/società deve limitarsi all’organizzazione e svolgimento di un’attività esclusivamente didattica ma questa deve essere praticata unitamente all’attività sportiva.
Solo così si può essere iscritti al Registro del CONI e accedere al riconoscimento sportivo per accedere alle agevolazioni fiscali e alle semplificazioni delle stesse.
Questo va a sottolineare come l’assenza di attività agonistiche e, quindi, la non partecipazione a gare da parte di soci/associati/tesserati, precluda la qualifica di ente sportivo dilettantistico.