L’inserimento delle sportive iscritte al registro Coni all’interno del Runts provoca inevitabilmente dei problemi.
- occorrerà duplicare gli adempimenti in quanto ogni ente che vuole essere “sportivo” e del “terzo settore” dovrà presentare la stessa documentazione sia al registro Coni che al Runts.
- vi è l’impossibilità per le sportive del terzo settore di applicare la 398/1991e l’articolo 148, comma 3.
Cosa comporta?
- Cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti, sia a tempo determinato che definitivo:
La riforma dello sport conferma, con l’articolo 36, comma 3, D.Lgs. 36/2021, che dette transazioni, possano godere della decommercializzazione dei proventi ai fini dei redditi, ma nel caso in cui il cedente sia iscritto solo al registro Coni.
- Cessione dei diritti sportivi e dell’affitto di spazi in impianti sportivi.
Se il cedente è ente del terzo settore, il ricavato costituirà componente positivo di reddito e sarà decommercializzato in caso di sola iscrizione al registro Coni.
- La disciplina fiscale delle imprese socialisi discosta dagli altri enti del terzo settore.
A prescindere dalla differenza di volume d’affari (400.000 euro per la L. 398/1991 e 130.000 euro per la norma del terzo settore), la disciplina del D.Lgs. 117/2017 appare più conveniente in quanto applicabile anche alle attività diverse.